Beni strumentali "industria 4.0" nel 2024
- Studio Brandi
- 22 gen 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 25 gen 2024
Prorogato anche nel 2024 il credito d'imposta degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0. Il credito d'imposta spetta esclusivamente con riferimento ai beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", individuati dalle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Per i beni "generici", ossia diversi da quelli di cui alle citate Tabelle, l'agevolazione (spettante sia alle imprese che ai lavoratori autonomi) si è esaurita con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero "prenotati" entro il 31.12.2022 (con ordine al fornitore ed acconto almeno pari al 20%) ed effettuati entro il 30.11.2023.
Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0", per effetto di quanto disposto dal comma 1058-bis dell'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 (o 30.6.2025) spetta nella misura del 15% del costo (la misura del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nel 2023, resta applicabile agli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2023 ed effettuati entro il 30.6.2024). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in tre rate di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione. Va evidenziato che l'art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) prevede, dall'1.7.2024, l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione. Si rammenta che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, deve risultare in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.
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